NORMATIVA VIGENTE SUI PONTEGGI
Il montaggio e lo smontaggio di impalcature edili, per la realizzazione
di lavori in quota, viene disciplinato dal TUSL (“Testo unico in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81), l'insieme di norme contenute, in esso, ha
riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate
da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro.
Il nuovo Testo unico ha previsto l'abrogazione (con differenti modalità temporali) delle seguenti normative:
-D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
-D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
-D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
-D.M. del 2 settembre 1968
-D.M. n.115 del 23 marzo 1990
-D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
-D.M. n.466 del 22 maggio 1992
-D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
-D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
-D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
-D.P.R. n.222 del 3 luglio 2003
-D.Lgs n.235 del 8 luglio 2003
-D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
-Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006
-art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazioni dalla L. 5 agosto 2006 n. 248;
-artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123.
E' formato da 306 articoli, suddivisi nei seguenti titoli:
- Titolo I - (art. 1-61)
o Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale,
gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
- Titolo II (art. 62-68)
o Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
- Titolo III (art. 69-87)
o Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di
protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
- Titolo IV (art. 88-160)
o Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
- Titolo V (art. 161-166)
o Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VI (art. 167-171)
o Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VII (art. 172-179)
o Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali,
obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
- Titolo VIII (art. 180-220)
o Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione
dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei
lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici,
protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche, sanzioni)
Per i ponteggi si tratta nel titolo IV, nello specifico:
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 122.
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti
ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee
opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli
di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato
XVIII.
Art. 123.
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere
eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art. 124.
Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato
qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed
attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a
quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo
spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre
necessarie per l'andamento del lavoro.
Art. 125.
Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui
punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro;
devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la
costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti
singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto
per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base
di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in
senso verticale ed orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a
m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia
richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purche', in
tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da
un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione
almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
Art. 126.
Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che
siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti
su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di
conservazione.
Art. 127.
Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di
ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purche' la loro
costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca
la solidità e la stabilità.
Art. 128.
Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di
sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi,
per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e
di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Art. 129.
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio,
quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale
impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle
casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di
sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva
soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere
dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della
sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire
l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano
sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere
sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un
impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di
materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una
chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora
presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione
dell'area sottostante.
Art. 130.
Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando
siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se
destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere
maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di
riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo
di un uomo carico.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 131.
Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi
portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme
della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione
ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale
devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta
all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito
di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già
autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti
alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi
aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a
condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di
carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali
garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme
di buona tecnica.
5. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per
verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso
tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal
fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle
istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g)
dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche
dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei
ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso
controlli a campione presso le sedi di produzione.
Art. 132.
Relazione tecnica
1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il
ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema
dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali
impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del
ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei
massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza
degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni
singola applicazione.
Art. 133.
Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali
nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego,
nonche' le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici
o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle
loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un
progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito
secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve
risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei
carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e
copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed
esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui
vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
Art. 134.
Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed
esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della
documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i
cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito
riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che
ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
Art. 135.
Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad
incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del
fabbricante.
Art. 136.
Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo
di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la
valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso
l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare
realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può
assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato
da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio e' impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio,
o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione
di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo
spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei
lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da
eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire
un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale
da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso,
nonche' la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio
non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi
materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del
titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati
o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola
d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno
ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla
legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento
delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del
ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Art. 137.
Manutenzione e revisione
1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo
violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro
deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio
dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando
l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Art. 138.
Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono
ammesse deroghe;
a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma
4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro
l'ultimo impalcato o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma
1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm
rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma
1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm
rispetto al piano di calpestio;
d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma
1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che
prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.
Il D.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106
del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel
cosiddetto "decreto correttivo" sono entrate in vigore il 20 agosto
2009.