NORMATIVA VIGENTE SUI PONTEGGI

Il montaggio e lo smontaggio di impalcature edili, per la realizzazione di lavori in quota, viene disciplinato dal TUSL (“Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), l'insieme di norme contenute, in esso, ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il nuovo Testo unico ha previsto l'abrogazione (con differenti modalità temporali) delle seguenti normative:
-D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
-D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
-D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
-D.M. del 2 settembre 1968
-D.M. n.115 del 23 marzo 1990
-D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
-D.M. n.466 del 22 maggio 1992
-D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
-D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
-D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
-D.P.R. n.222 del 3 luglio 2003
-D.Lgs n.235 del 8 luglio 2003
-D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
-Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006
-art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 5     agosto 2006 n. 248;
-artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123.
E' formato da 306 articoli, suddivisi nei seguenti titoli:
  • Titolo I - (art. 1-61)
    o Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
  • Titolo II (art. 62-68)
    o Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
  • Titolo III (art. 69-87)
    o Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
  • Titolo IV (art. 88-160)
    o Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
  • Titolo V (art. 161-166)
    o Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
  • Titolo VI (art. 167-171)
    o Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
  • Titolo VII (art. 172-179)
    o Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
  • Titolo VIII (art. 180-220)
    o Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
Per i ponteggi si tratta nel titolo IV, nello specifico:

Sezione IV

Ponteggi e impalcature in legname

Art. 122.
Ponteggi ed opere provvisionali

1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.

Art. 123.
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art. 124.
Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Art. 125.
Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purche', in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Art. 126.
Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Art. 127.
Ponti a sbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purche' la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

Art. 128.
Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Art. 129.
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Art. 130.
Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Sezione V

Ponteggi fissi

Art. 131.
Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

Art. 132.
Relazione tecnica

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:
    a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
    b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
    c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
    d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
    e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
    f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del
ponteggio;
    g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Art. 133.
Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonche' le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
    a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
    b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.

Art. 134.
Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Art. 135.
Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Art. 136.
Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che:
    a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
    b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
    c) il ponteggio e' stabile;
    d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
    e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
    f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
    a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
    b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
    c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
    d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;  
    e) le condizioni di carico ammissibile;
    f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

Art. 137.
Manutenzione e revisione

1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Art. 138.
Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.

3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe;
    a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;
    b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
    c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
    d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.

Il D.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosiddetto "decreto correttivo" sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.
montaggio smontaggio ponteggi e impalcature edili per l'edilizia nel territori di: Firenze - Scandicci - Sesto Fiorentino - Empoli - Campi Bisenzio - Bagno a Ripoli - Fucecchio - Figline e Incisa Valdarno - Pontassieve - Lastra a Signa - Signa - Borgo San Lorenzo - Castelfiorentino - Calenzano - San Casciano in Val di Pesa - Reggello - Certaldo - Vinci - Impruneta - Fiesole - Montelupo Fiorentino - Greve in Chianti - Montespertoli - Scarperia e San Piero - Cerreto Guidi - Barberino di Mugello - Rignano sull'Arno - Vicchio - Tavarnelle Val di Pesa - Pelago - Capraia e Limite - Rufina - Dicomano - Vaglia - Gambassi Terme - Firenzuola - Barberino Val d'Elsa - Montaione - Marradi - Londa - San Godenzo - Palazzuolo sul Senio  - Arezzo - Montevarchi - Cortona - San Giovanni Valdarno - Sansepolcro - Castiglion Fiorentino - Bibbiena - Terranuova Bracciolini - Bucine - Cavriglia - Foiano della Chiana - Castelfranco Piandiscò - Civitella in Val di Chiana - Monte San Savino - Subbiano - Poppi - Pratovecchio Stia - Loro Ciuffenna - Anghiari - Capolona - Lucignano - Laterina - Marciano della Chiana - Pieve Santo Stefano - Castel Focognano - Pergine Valdarno - Castel San Niccolò - Castiglion Fibocchi - Chiusi della Verna - Monterchi - Caprese Michelangelo - Sestino - Talla - Badia Tedalda - Chitignano - Ortignano Raggiolo - Montemignaio - Siena - Poggibonsi - Colle di Val d'Elsa - Montepulciano - Sinalunga - Sovicille - Monteriggioni - Castelnuovo Berardenga - Monteroni d'Arbia - Chiusi - San Gimignano - Torrita di Siena - Asciano - Chianciano Terme - Abbadia San Salvatore - Rapolano Terme - Montalcino - Sarteano - Piancastagnaio - Casole d'Elsa - Buonconvento - Castellina in Chianti - Cetona - Gaiole in Chianti - San Quirico d'Orcia - Murlo - Castiglione d'Orcia - Pienza - Chiusdino - Radda in Chianti - San Casciano dei Bagni - Monticiano - Trequanda - Radicofani - Radicondoli - San Giovanni d'Asso - Prato - Montemurlo - Carmignano - Poggio a Caiano - Vaiano - Vernio - Cantagallo - Pistoia - Quarrata - Monsummano Terme - Montecatini-Terme - Pescia - Agliana - Serravalle Pistoiese - Montale - Pieve a Nievole - Buggiano - Ponte Buggianese - Massa e Cozzile - Lamporecchio - San Marcello Pistoiese - Larciano - Uzzano - Chiesina Uzzanese - Marliana - Piteglio - Sambuca Pistoiese - Cutigliano - Abetone - Pisa - Cascina - San Giuliano Terme - Pontedera - San Miniato - Ponsacco - Santa Croce sull'Arno - Castelfranco di Sotto - Santa Maria a Monte - Casciana Terme Lari - Calcinaia - Vecchiano - Montopoli in Val d'Arno - Volterra - Vicopisano - Bientina - Calci - Capannoli - Pomarance - Buti - Crespina Lorenzana - Peccioli - Terricciola - Palaia - Fauglia - Castelnuovo di Val di Cecina - Montescudaio - Castellina Marittima - Montecatini Val di Cecina - Santa Luce - Riparbella - Chianni - Lajatico - Guardistallo - Casale Marittimo - Monteverdi Marittimo - Orciano Pisano - Grosseto - Follonica - Orbetello - Monte Argentario - Roccastrada - Gavorrano - Massa Marittima - Manciano - Castiglione della Pescaia - Castel del Piano - Scansano - Arcidosso - Capalbio - Pitigliano - Scarlino - Magliano in Toscana - Sorano - Civitella Paganico - Cinigiano - Santa Fiora - Campagnatico - Castell'Azzara - Monterotondo Marittimo - Montieri - Semproniano - Roccalbegna - Seggiano

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